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RLST per azienda con Soci Lavoratori

L’Interpello n. 16/2016 è stato posto dalla Regione Marche e riguarda soprattutto la presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente Soci Lavoratori, con riferimento a quanto espressamente descritto nella Normativa vigente all’art.2 c.1 lett. a) del D.Lgs 81/2008 per la definizione di lavoratore quale “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [….] esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o società, anche di fatto […]”.

 

In particolare premessa, l’Interpello evidenzia che
a norma dell’art.47 c.5 del D.Lgs 81/08 è stato sottoscritto in data 13/09/2011 l’Accordo Interconfederale nazionale applicativo del D.Lgs 81/08 e s.m.i. tra le OO.SS. (Cgil, Cisl, Uil) e AA.AA. (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai)
– che tale Accordo, per espressa volontà delle Parti contraenti, si applica alle imprese aderenti alle stesse Parti Sociali firmatarie e/o alle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse
– in tale Accordo le Parti hanno valutato e concordato che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., costituisca la forma di rappresentanza più adeguata al comparto artigiano, accordandosi affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata
– sulla base di quanto sopracitato le Parti hanno e concordato che la figura del RLST venga istituita in tutte le imprese [artigiane] che occupano fino a 15 lavoratori e che in quelle [artigiane] oltre 15 lavoratori il RLST operi qualora non sia stato eletto un RLS aziendale
– in aggiunta a quanto sopracitato, per espressa volontà delle Parti, non possano essere né eleggibili né elettori (come RLS) i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari

per quanto sopra esposto la Commissione considera che
dato che l’art.47 comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva [vd. A.I. 13/09/2011]

a tutto ciò premesso e considerato la Commissione per gli Interpelli fornisce la seguente risposta:
considerati
– l’art.2 c. 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso
– l’art.47 c. 2 del D.Lgs 81/08 prevede “in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

afferma che
in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente Soci Lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4″ dell’art.47 del D.Lgs 81/2008 anche in virtù della Contrattazione Collettiva, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) debbano essere esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo”.



AZIENDA ARTIGIANA COMPOSTA DA SOCI LAVORATORI


L’azienda artigiana composta da soci lavoratori, non potendo versare tramite F24 mensile ad FSBA  (dove è già compresa la quota per il servizio RLST) e non potendo eleggere al proprio interno un lavoratore per esercitare il ruolo di RLS [vd. Interpello n. 16/2016],
dovrà rivolgersi ai RLST presso l’Organismo Paritetico in riferimento al CCNL applicato, nello specifico: all’
OPRAM e ai suoi 13 RLST operanti in tutta la Regione Marche


Come aderire al RLST  Interpello n.16/2016  OLYMPUS – Guida alla lettura


 

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