La domanda (completa di allegati) dovrà essere inviata ENTRO il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello per cui si fa richiesta tramite il modulo online presente nel portale dedicato alle prestazioni dell’Ente Bilaterale EBAM: MyEbam

Per poter ottenere il rimborso della quota relativa al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST), le aziende artigiane oltre 15 lavoratori che hanno il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) all’interno dell’organico, dovranno compilare la domanda ed allegare necessariamente la seguente documentazione:
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VERBALE DI ELEZIONE SOTTOSCRITTO DAI LAVORATORI – e/o successive riconferme triennali
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ATTESTATO FORMAZIONE BASE – della durata di 32 ore iniziali ai sensi art.37 c.11 D.Lgs 81/08 e smi
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ATTESTATO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO – della durata di 4/8 ore ai sensi art.37 c.11 D.Lgs 81/08 e smi
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COPIA RICEVUTA INAIL – n. progressivo richiesta – trasmissione telematica obbligatoria ai sensi art.18 c.1 lett. aa) D.Lgs 81/08 e smi
ATTENZIONE
Per non incorrere nelle sanzioni previste, è necessario contattare quanto prima il RLST del Sistema EBAM OPRAM incaricato nella Provincia di appartenenza – è possibile verificarne incarico e contatti tramite la funzione CERCA AZIENDA – al fine di concordare senza impedimenti [*] l’accesso aziendale ai sensi dell’art.48 cc.4,5 D.Lgs. 81/08 smi , qualora
— il lavoratore eletto allo svolgimento del ruolo di RLS risulti essere un socio o un collaboratore familiare
— l’azienda in oggetto non disponga della documentazione necessaria a testimoniare la corretta comunicazione di elezione e/o formazione del RLS
[*] cfr. art.51 c.2 : art.48 c.5 ; art.50 c.1 lett. a) e o) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e relativo Accordo Applicativo Ccnl Artigianato.
Come indicato dalle disposizioni contrattuali previste dalla Bilateralità Artigiana “le richieste di rimborso delle quote RLST, qualora la procedura dell’Ente Bilaterale Regionale lo preveda, devono essere inoltrate, in base all’Accordo Interconfederale 23/12/2010, all’Ente Regionale di competenza”.
Possono richiedere il rimborso esclusivamente le aziende aderenti e/o che applicano i Ccnl sottoscritti dalle Parti Sociali dell’artigianato, le quali, assolvendo a disposizioni di welfare contrattuale, essendo tale quota già compresa nel versamento mensile, unico e non scorporabile tramite F24 codice EBNA, sono necessariamente iscritte al Sistema Ebam Opram e si avvalgono in modo automatico e gratuito, a prescindere dalla classe dimensionale, del RLS Territoriale che svolge ope legis il ruolo assegnatogli dalla Legge (artt.47 e art.48 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e dai relativi Accordi.
Gli importi del rimborso verranno erogati dall’Ente Bilaterale (EBAM) e saranno riconosciuti, previa verifica dell’Organismo Paritetico (OPRAM), sulla base della contribuzione versata nella proporzione delle mensilità corrisposte e/o a partire dalla validità della carica esercitabile del lavoratore al ruolo di RLS (ovvero: dalla data di acquisizione del titolo formativo, non del titolo elettivo).
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Il rimborso NON è retroattivo.
Sono valide SOLO le domande pervenute l’anno successivo a quello per cui si fa richiesta.
– Nota Bene –
E’ bene precisare che il comma 1 dell’art.47 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. indica che “l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6” – ovvero: “L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro”. Come “di norma” viene eletto o designato nei termini descritti dai commi 3 e 4. Tuttavia il comma 8 stabilisce che “Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“.
Rispetto a quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs 81/2008 che si rivolge a tutte le imprese italiane di ogni settore, pubblico e privato, l’Accordo Interconfederale Ccnl Artigianato Applicativo del D.Lgs 81/08 e s.m.i. del 16/06/2025 definisce specifiche disposizioni di Legge in materia di sicurezza per le aziende artigiane, divenendo parte integrante della loro contrattazione.
Parte Prima – 2) – Le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un RLS aziendale, nei termini di seguito previsti.Parte Prima – 3.1) – Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un RLS aziendale. In caso di elezione dovrà essere esibito all’OPRA/OPTA il verbale di elezione e l’attestato di partecipazione al corso di formazione e l’eventuale aggiornamento.