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Collaborazione formazione art.37 c.12 D.Lgs 81/2008

Comunicazione agli Organismi Paritetici per la richiesta di collaborazione alla formazione ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs 81/2008 e smi e dell’Accordo Stato–Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016.

Il modulo dovrà essere inviato all’OPRAM entro i termini di preavviso stabiliti, come da Normativa, nei 15 giorni precedenti l’inizio previsto del corso all’indirizzo documenti@opramsicurezza.org

 


Si ricorda che, come previsto dal Decreto, qualora la richiesta riceva riscontro da parte dell’Organismo Paritetico (la soppressione degli Enti Bilaterali verso tale compito è stata introdotta nell’ultimo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016), con la formulazione di chiarimenti o osservazioni “delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione“; se invece entro 15 giorni dall’invio non si ricevono notizie in meritoil datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Il rilascio del ‘parere collaborativo’ da parte dell’Organismo Paritetico verso le aziende del settore non comporta alcun costo.

Per ciascun docente allegare il curriculum vitæ con elenco esperienze di insegnamento/professionali esercitate e la dichiarazione dei requisiti di cui si è in possesso (ai sensi del D.I. 06/03/2013) compilando l’apposito modulo CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE.

Se datore di lavoro è RSPP della propria azienda, non essendo più necessaria la qualifica di formatore per la sicurezza se svolge docenza esclusivamente verso i propri lavoratori (novità introdotta nell’ultimo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016), occorre allegare la nomina iniziale di RSPP (art.34 D.Lgs 81/2008) e relativi attestati formativi (iniziale ed eventuali aggiornamenti).