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Stop autocertificazione dal 1 giugno 2013

procedure standardizzate | OPRAM

E’ fissata per il 31 maggio 2013 la data ultima per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29  comma 5 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Si chiude così un capitolo, quello delle autocertificazioni per le aziende fino a 10 dipendenti, che aveva finora condotto le imprese su due linee distanti tra loro: da un lato semplificare alle PMI il rispetto degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, dal’altro indurre le aziende, a causa di una erronea interpretazione della normativa, ad un vero e proprio esonero dall’obbligo di valutare i rischi.

Dal 1 giugno 2013, come indicato dal  Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008 secondo le disposizioni del documentoProcedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.

 

Si ricorda che NON possono utilizzare le procedure standardizzate “le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art.28 . Con riferimento alle aziende di cui all’art. 31 comma 6 del D.Lgs 81/2008:
a)  aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999 e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

 

Inoltre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.  Anche in questo caso “sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28 ”.
Ad esempio le aziende già indicate all’art. 31, comma 6 D.Lgs 81/2008 e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7).

 


FAC-SIMILE (file .doc) – Modello Procedure Standardizzate
Ministero Lavoro – Procedure Standardizzate  Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2012


 

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