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Obblighi formativi: la nozione di “trasferimento”

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda mantenendo le stesse mansioni lavorative.

Si sottolinea come da un’attenta lettura dell’art. 37, comma 4, lett b) del D.Lgs 81/2008 e smi,
in merito alla formazionedi lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica” derivi che “i casi nei quali è previsto l’obbligo formativo […] si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo”.

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche in virtù di quanto espressamente indicato nel DVR, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

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