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Criteri di qualificazione della figura del formatore

Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6 c.8 lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008 e smi.

Se ne da avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.


In attuazione dell’art. sopra citato, i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, ma non riguardano i requisiti aggiuntivi in relazione a: corsi specifici rivolti ai Coordinatori per progettazione ed esecuzione dei lavori (art.98 D.Lgs 81/2008), RSPP/ASPP (art.32 D.Lgs 81/2008) e/o altre figure specifiche, attività di addestramento.

 

Si considera qualificato il formatore/docente che possiede il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati


PREREQUISITO ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado
1^ CRITERIO

Precedente esperienza come docente per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (v. infra per l’individuazione delle “aree tematiche” cui fare riferimento)

2^ CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

3^ CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, D. Lgs 81/2008 e smi) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a)

almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b)

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

4^ CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a)

almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b)

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 oore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

5^ CRITERIO

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

6^ CRITERIO

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo

nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

  • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

  • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

  • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

AREE TEMATICHE

Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili.
Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati.

Le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa

2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del D.Lgs 81/2008)
….Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del D.Lgs 81/2008)

3. Area relazioni/comunicazione

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

I criteri di qualificazione del formatore-docente entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di approvazione del presente documento da parte della Commissione consultiva permanente

Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare, dalla data di entrata in vigore del presente documento di possedere uno dei criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “mantenimento della qualificazione”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza

Con specifico riferimento al criterio n. 6, i preposti possono acquisire una qualificazione riferita alle sole aree tematiche 2 e 3 e sempre per docenze nel solo ambito del proprio macro-settore ATECO

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente sulla base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale, o come RSPP/ASPP/preposto, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente

In fase di prima applicazione, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già organizzati e calendarizzati alla data di entrata in vigore del presente documento, purché l’attività formativa si concluda entro e non oltre dodici mesi dalla data di avvio

MANITENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale a:

  • alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive

  • inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Possono continuare a svolgere l’attività di formatore i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente documento, possano dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento ed abbiano comunque una precedente esperienza di docenza di almeno 1 anno, nell’area tematica oggetto della docenza pur non possedendo il prerequisito

MONITORAGGIO

La Commissione consultiva permanente si riserva, entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia

 
 

  Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013


 

 

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